La sola frequenza al corso di “Operatore delle attività di vigilanza e sicurezza” NON ABILITA allo svolgimento della professione normata di “Guardia particolare giurata”.
L’art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dispone che “Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
- avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- sapere leggere e scrivere;
- non avere riportato condanna per delitto;
- essere persona di ottima condotta politica e morale;
- essere munito della carta di identità;
- essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. (…)
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.”
Inoltre, ai sensi del DECRETO 1 dicembre 2010 , n. 269- Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti, ALLEGATO D: “L’impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall’art. 250 del Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teorico-pratico formativo, organizzato dall’istituto di vigilanza interessato, fatte salve le guardie assunte per cambio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso di formazione. (…) l’Istituto di Vigilanza cura la preparazione teorica e l’addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore